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Lavoratrice/Lavoratore dipendenteCiascun genitore può assentarsi dal lavoro per tutta la durata della malattia senza limiti temporali sino al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino. In questo caso è prevista la contribuzione figurativa (ossia vengono accreditati figurativamente dall’ente previdenziale i contributi per la pensione) e decorre l’anzianità di servizio, ma non viene corrisposta la retribuzione e non maturano ferie e tredicesima. Al termine del periodo di congedo il genitore ha diritto al rientro ed alla conservazione del posto di lavoro. Nel caso in cui anche l’altro genitore sia un lavoratore dipendente, il genitore che ha richiesto questo congedo deve rilasciare un’autocertificazione in base alla quale dichiara che l’altro genitore non è in astensione negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il congedo per malattia del figlio spetta ad un genitore anche nel caso l’altro non ne abbia diritto: se ad esempio il padre è lavoratore autonomo, la madre lavoratrice dipendente può utilizzarli; se la madre è casalinga, disoccupata o libera professionista, il padre lavoratore dipendente può utilizzarlo. Per questo tipo di astensione è necessario presentare al proprio datore di lavoro un certificato rilasciato dal pediatra, da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato: sono però da escludere controlli fiscali ed obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, previsti solo per la malattia della lavoratrice o del lavoratore. Nel caso in cui la malattia del bambino comporti un ricovero ospedaliero durante le ferie di uno o di entrambi i genitori, a richiesta è prevista l’interruzione delle ferie per tutto il decorso del ricovero. Nelle Pubbliche Amministrazioni (art. 18 bis integrativo del CCNL 94/97) è prevista una condizione di maggior favore: dopo il primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno di età, il padre o la madre, alternativamente, hanno diritto in caso di malattia del figlio, ad un'assenza retribuita per un massimo di 30 giorni annui, senza riduzione di ferie o di anzianità di servizio. |
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